PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per il cinema, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.
      2. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche articolate in conformità a quanto disposto dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art. 2.

      1. L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali e, ove richiesta, degli altri organi dell'amministrazione pubblica e del Governo, nonché di soggetti privati.
      2. In particolare, l'Agenzia ha il compito di individuare e di realizzare iniziative volte:

          a) al sostegno del cinema italiano;

          b) alla promozione del cinema italiano;

          c) alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio cinematografico italiano;

          d) alla formazione delle professionalità cinematografiche;

          e) allo studio e all'analisi del settore cinematografico;

          f) alla regolazione del settore cinematografico.

      3. Le regioni, al fine di concorrere con lo Stato a garantire la razionale e organica

 

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attuazione dei compiti di cui al presente articolo sull'intero territorio nazionale, sono tenute ad adeguare e ad armonizzare la propria legislazione in materia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è emanato lo statuto dell'Agenzia in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 4.

      1. Alla copertura del personale dell'Agenzia si provvede mediante le procedure di reclutamento previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 5.

      1. Alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia si provvede, oltre che con le risorse finanziarie trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali, con le risorse finanziarie degli enti e organismi, individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che, svolgendo funzioni in campi di attività attribuiti all'Agenzia dalla presente legge, sono soppressi e le cui funzioni sono

 

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attribuite all'Agenzia stessa, nonché con eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche e con soggetti privati per le prestazioni di servizi di collaborazione, consulenza, assistenza, supporto e promozione del cinema italiano e mediante la previsione di apposite misure, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei seguenti criteri:

          a) previsione del prelievo di una quota percentuale sui biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, per il reperimento di risorse destinate al credito per l'esercizio delle medesime sale;

          b) previsione del prelievo di una quota percentuale sui supporti cinematografici per l'home video, per il reperimento di risorse destinate alla produzione e alla distribuzione, con particolare attenzione alle opere prime e allo loro promozione in Italia e all'estero;

          c) previsione del prelievo di una quota percentuale sugli abbonamenti delle Pay-Tv, per il reperimento di risorse destinate alla produzione e alla distribuzione di film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

          d) previsione del prelievo di una quota percentuale sulle connessioni alla rete Internet, per il reperimento di risorse destinate al sostegno dell'esercizio cinematografico;

          e) previsione del prelievo di una quota percentuale sul fatturato pubblicitario dei broadcaster, per il reperimento di risorse destinate al settore cinematografico;

          f) previsione di incentivi fiscali finalizzati allo sviluppo della produzione cinematografica, secondo i seguenti princìpi:

              1) l'opera deve essere a carattere commerciale nell'ottica di realizzare dei profitti;

              2) l'opera deve essere riconosciuta e certificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

 

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              3) l'80 per cento del costo totale della produzione dell'opera deve riguardare spese sostenute nel territorio italiano.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.